FAQ

Domande frequenti

Per capire quale scegliere tra i due occorrerà valutare due fattori:

  • Tipo di occupazione del soggetto che deve procedere con la dichiarazione;
  • Tipo di redditi percepiti nel corso dell’anno di imposta

Quindi dovrai compilare:

  • Il modello 730 se sei un lavoratore dipendente o un pensionato;
  • Il modello unico se sei un lavoratore autonomo con Partita IVA;
  • Il modello unico se sei un lavoratore dipendente ma sei anche in possesso di una Partita IVA.

Se il Reddito è corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o è corrisposto da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio, il contribuente non ha l’obbligo di presentare il modello 730.

Rientrano tra gli oneri detraibili tutte quelle spese il cui sostenimento diminuisce l’imposta, mentre rientrano tra gli oneri deducibili tutte quelle spese il cui sostenimento riduce il reddito su cui calcolare le imposte dovute.

E’ possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.

Dall’anno d’imposta 2020, l’onere deve essere sostenuto mediante sistemi di pagamento “tracciabili” (bonifico, assegno, pos), fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Non è previsto, invece, l’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” per l’acquisto di medicinali o dispositivi medici con marcatura CE.

Occorre conservare le fatture e gli scontrini fiscali (c.d. parlanti) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Pertanto nel caso prospettato, entrambi i coniugi potranno detrarre le spese sostenute, in quanto proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento. Si riportano di seguito alcune casistiche che possono presentarsi:

CASO 1: Aventi diritto A+B, fattura intestata ad A e bonifico intestato ad A

Chi può detrarre: A al 100% – B al 100% indicandolo in fattura – A+B in base all’onere effettivamente sostenuto, indicandolo in fattura

CASO 2: Aventi diritto A+B, fattura intestata ad A e bonifico intestato a B

Chi può detrarre: A al 100% indicandolo in fattura – B al 100% indicandolo in fattura – A+B in base all’onere effettivamente sostenuto, indicandolo in fattura

CASO 3: Aventi diritto A+B, fattura intestata a B e bonifico intestato a B

Chi può detrarre: A al 100% indicandolo in fattura – B al 100% – A+B in base all’onere effettivamente sostenuto, indicandolo in fattura

CASO 4: Aventi diritto A+B, fattura intestata a B e bonifico intestato a A

Chi può detrarre: A al 100% indicandolo in fattura – B al 100% indicandolo in fattura – A+B in base all’onere effettivamente sostenuto, indicandolo in fattura.

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari in linea generale possono essere dedotti dal reddito.

Il limite di deducibilità annuo è di euro 5.164,57 ed è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico. Occorre conservare la seguente documentazione:

– Certificazione Unica;

– Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi.

La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per fruire della detrazione è sufficiente che i familiari attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.

In presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale, pertanto il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. La legge prevede un limite di spesa di euro 4.000.

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente.

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.

La documentazione attestante la spesa deve riportare:

– la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

– la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);

– l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.);

– l’importo pagato;

– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

I pagamenti vanno sempre effettuati con sistemi di pagamento tracciabili. Occorre conservare la seguente documentazione:

– Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento;

– Autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bonus asili nido).

L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore.

 

L’assegno sostituisce le detrazioni per figli a carico e può essere richiesto all’INPS dall’1.1.2022.

L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico.

L’importo dell’assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell’età dei figli a carico.

In generale, l’assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino all’importo minimo in caso di ISEE pari a 40.000 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.