In sede di valutazione preliminare è determinante la scelta della forma giuridica per l’inizio di un’attività imprenditoriale.
In base alla responsabilità che l’imprenditore vuole assumere, l’attività può essere svolta nelle seguenti forme giuridiche:
Le società di persone non sono dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Quindi, nonostante tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze resta in capo ai soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.).
La responsabilità illimitata implica che, se la società non è in grado di pagare i creditori, il socio risponde con tutto il suo patrimonio personale; mentre la responsabilità solidale implica che un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere pagata da tutti gli altri.
Le società di capitali hanno “personalità giuridica”: sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività. Pertanto, risulta essere la società, e non i soci, a rispondere nei confronti di terzi.
In base alla forma giuridica scelta, l’iter necessario per la costituzione di un’impresa varia.
Le imprese individuali non necessitano di passaggi notarili (salvo le imprese coniugali e familiari) ed è sufficiente inviare una Comunicazione di Inizio Attività al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate per il rilascio della Partita Iva, all’Inps per l’iscrizione negli elenchi previdenziali e all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni.
Per la costituzione di società, di qualsiasi tipo, è invece necessario l’intervento di un notaio per l’autenticazione dell’atto costitutivo e dello statuto sociale.
È la forma giuridica più semplice e meno onerosa poiché è sufficiente una Comunicazione Unica (Registro Imprese / Agenzia Entrate/ Inps/ Inail) per la sua costituzione.
L’imprenditore è il solo titolare ed unico responsabile e promotore della sua impresa e non è previsto un capitale iniziale minimo da investire.
La ditta individuale viene preferita, come forma giuridica, quando si devono svolgere attività che non richiedono grandi investimenti e che comportano rischi limitati.
Innanzitutto occorre comprendere se l’attività svolta è un’attività di impresa o un’attività professionale ed individuare il corretto codice attività (ATECO).
In entrambi i casi servirebbe la seguente documentazione:
In base poi alla tipologia di attività da intraprendere potrebbero essere necessari ulteriori documenti/requisiti.
Per determinare l’iva da versare periodicamente, occorre effettuare la differenza tra l’iva riportata sulle fatture di vendita (o compresa nei corrispettivi) e l’iva indicata sulle fatture di acquisto. Se la prima è maggiore della seconda si avrà un saldo periodico a debito; in caso contrario, a credito. In caso di risultato a credito, questo verrà riportato nella liquidazione successiva. In caso di saldo a debito, questa dovrà essere versata tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo (liquidazione mensile) oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo (liquidazione trimestrale).
A differenza del debito che scaturisce dalla liquidazione iva annuale, i debiti infrannuali non possono essere rateizzati. Nel caso di impossibilità a pagare i debiti nei termini di legge stabiliti, ci si può avvalere del ravvedimento operoso in corso d’anno, con il pagamento di interessi e sanzioni.
L’acconto iva consiste in un acconto sull’iva a debito del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali e del mese di dicembre per i contribuenti mensili, il quale deve essere versato entro il 27/12 di ogni anno. L’importo dell’ acconto può essere calcolato con diverse modalità e quella naturale consiste nel metodo storico. In base a questo metodo l’importo dell’acconto corrisponde all’88% del debito del quarto trimestre o del mese di dicembre dell’anno precedente.
In generale l’autovettura acquistata in regime di impresa è detraibile ai fini iva al 40% mentre ai fini reddituali è deducibile al 20%.
Tuttavia, alcune tipologie di attività e di regimi contabili prevedono normative diverse.
Ad esempio, chi svolge l’attività di agente rappresentante detrae integralmente l’iva e deduce il costo all’80%. Sono inoltre previsti dei limiti di costo massimo al di sopra dei quali il costo non può essere dedotto.
Tutti i costi dell’auto, sostenuti durante l’esercizio dell’attività, possono essere parzialmente recuperati. Lo studio vi fornirà una bozza di autocertificazione per la dichiarazione di utilizzo della vettura nell’attività.
Se inerenti all’attività svolta, la normativa non prevede limiti per il possesso di autovetture in capo all’impresa.
Discorso diverso è il caso di un professionista, che può avere in carico una sola autovettura.
I rimborsi chilometrici (o indennità chilometriche) consistono in rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato (dipendente/amministratore) per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto.
Le indennità chilometriche non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente/dell’amministratore, se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale e sono deducibili dal reddito di impresa per un importo massimo pari al costo della percorrenza (determinato in base alle tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relative ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
In sede di dichiarazione dei redditi ogni contribuente è tenuto a versare il saldo relativo all’esercizio in oggetto più gli acconti per l’anno in corso. Nella prima dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà dunque versare il 100% delle imposte a debito risultanti più gli acconti per l’anno in corso pari al 100% dell’imposta. Il primo anno di attività non ci saranno acconti pregressi da scomputare e per tale ragione le imposte da versare sono maggiori. Viceversa, a partire dalla dichiarazione successiva, il contribuente dovrà versare l’imposta a debito al netto degli acconti già versati, più gli acconti per l’anno successivo.