L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 14.7.2022, ha fornito chiarimenti in relazione al c.d. “bonus carburante ai dipendenti” previsto dal DL 21/2022.
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
– tali buoni possono sostituire i premi di risultato, in esecuzione di contratti;
– rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
– in merito al rapporto con il limite di 258,23 euro, se, ad esempio, il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l’intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit;
– il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa.