Bonus 200 (+150) euro per autonomi e professionisti

Sono previste indennità una tantum per autonomi e professionisti con redditi inferiori a 35.000 e a 20.000 euro. La domanda è da presentare entro il 30 novembre 2022.

L’art. 33 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) ha istituito un Fondo per l’erogazione di un’indennità una tantum per l’anno 2022 in favore di lavoratori autonomi e professionisti. Il DM 19.8.2022 ha attuato tale misura definendo requisiti, importo, modalità di presentazione delle domande di accesso. L’art. 20 del DL 23.9.2022 n. 144 (c.d. DL “Aiuti-ter”) ha previsto poi un incremento dell’indennità per quei lavoratori con reddito non superiore a 20.000,00 euro.

DESTINATARI:

L’indennità una tantum di 200 euro introdotta dall’art. 33 del DL 50/2022 e attuata con DM 19.8.2022 viene riconosciuta in favore di:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.

REQUISITI REDDITUALI:

I lavoratori autonomi e i professionisti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

Per poter accedere e fruire del successivo incremento di 150,00 euro ex art. 20 del DL 144/2022 il reddito complessivo  – sempre nel periodo d’imposta 2021 –  non deve essere superiore a 20.000,00 euro.

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE:

I lavoratori autonomi e i professionisti devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (ovverosia, il 18.5.2022) alla gestione previdenziale di appartenenza (Gestione lavoratori autonomi dell’INPS, Gestione separata INPS o Cassa di previdenza privata).

AVVIO ATTIVITA’:

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere l’attività lavorativa avviata entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022 (ovverosia, il 18.5.2022).

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI:

I lavoratori autonomi e i professionisti devono aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18.5.2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

ESCLUSIONI:

Il lavoratore autonomo o professionista non deve essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

La corresponsione dell’indennità una tantum di 200,00 euro  – nonché del successivo incremento di 150,00 euro –  non è automatica, ma è necessaria, ai fini del riconoscimento del beneficio, la presentazione di un’apposita domanda da parte del lavoratore autonomo o professionista all’INPS o all’ente di previdenza a cui lo stesso è obbligatoriamente iscritto.

Nell’ipotesi in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad una Cassa di previdenza privata, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS (art. 3 co. 2 del DM 19.8.2022).

Le domande possono essere presentate all’INPS, tramite SPID, a partire dal 26.9.2022 e fino al 30.11.2022 (termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate).

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