L’art. 1 del DL 176/2022 (c.d. “Aiuti-quater”) prevede l’estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già riconosciuti dall’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.
Tali crediti d’imposta:
- vanno utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 30.6.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.