DL Aiuti-quater: innalzamento del fringe benefit 2022 da 600 euro a 3.000 euro

Col Decreto Aiuti-quater viene innalzata la soglia del fringe benefit 2022 da 600 euro a 3.000 euro

Il DL 176/2022 (c.d. Aiuti-quater) ha innalzato il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti per il 2022, dagli attuali 600 euro a 3.000 euro, modificando così quanto previsto dall’art. 12 del DL “Aiuti-bis”.

Sulla precedente disposizione l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circ. n. 35/2022 affermando che, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina del “fringe benefit” deve intendersi modificata come di seguito:
– i fringe benefit concessi ai lavoratori includono anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600 euro.

Nel caso invece di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite di 600 euro.

Integrando la nuova disciplina (che innalza la soglia da 600 euro a 3.000 euro) con quanto disposto dall’Agenzia Entrate, ne consegue che per il 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.
I fringe benefit saranno pertanto tassati soltanto qualora si superi la soglia di 3.000 euro, fermo restando che in tal caso saranno oggetto di tassazione integralmente, quindi anche per la quota inferiore al suddetto limite.

Peraltro, stando ai precedenti chiarimenti, a ciò si aggiunge anche il “bonus carburante” di 200 euro previsto sal DL 21/2022 (DL “Ucraina”)

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