La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2022 ha chiarito che, ai fini della dimostrazione della richiesta diligenza del cessionario dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, con riferimento all’indice della “mancata effettuazione dei lavori”, è sufficiente che il cessionario dimostri di aver acquisito l’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, qualora richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori.
Nonostante il chiarimento, le famose piattaforme di caricamento documenti, utilizzate dalle banche per le due diligence dei crediti loro ceduti, continuano a contemplare la richiesta di caricare anche un filmato video dei lavori realizzati e a non istruire le pratiche per le quali non risulta il caricamento di tale file.
La questione era nata con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/2022, la quale, nell’individuare una serie di indici esemplificativi, per cui gli uffici sono chiamati a valutare se i cessionari hanno messo, in sede di acquisto dei crediti, la “diligenza richiesta”, ha compreso nell’elencazione anche l’indice della “mancata effettuazione dei lavori”.
Questa sottolineatura aveva indotto talune società di revisione, che collaborano con le banche alla due diligence sui crediti derivanti da bonus edilizi, a richiedere, oltre a tutta la documentazione, anche la produzione e consegna di un filmato video, a cura del direttore dei lavori per verificare lo stato avanzamento lavori.
Tale richiesta ha suscitato significative polemiche, soprattutto da parte delle figure professionali operanti nel settore.
A seguito delle modifiche recate al comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 dall’art. 33-ter del DL 115/2022, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2022 ha precisato che, con riferimento all’indice della mancata effettuazione dei lavori, “può assumere rilevanza, ai fini della dimostrazione della richiesta diligenza, l’acquisizione dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori”.
La questione, dunque, risulterebbe risolta: qualora la banca abbia ricevuto dal cedente del credito un’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesta anche l’effettiva realizzazione dei lavori, null’altro serve alla banca per dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta.
Il condizionale è però d’obbligo, perché, a tutt’oggi, si continua a richiedere, laddove veniva richiesto, il filmato video come conditio sine qua non.
Nel frattempo, i giorni passano e le pratiche senza filmato video restano nel limbo anche se con asseverazione del tecnico abilitato regolarmente caricata.