Il DL 21/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese “non energivore” in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata e impiegata nell’attività economica durante il II e il III trimestre 2022. Possono accedere a tale agevolazione le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW.
REQUISITI DI ACCESSO AL CREDITO:
- per beneficiare del credito relativo al II trimestre, occorre che il costo medio dell’energia elettrica dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto al costo medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;
- per beneficiare del credito relativo al III trimestre, occorre che il costo medio dell’energia elettrica dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto al costo medio dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019.
MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA:
Alle imprese “non energivore”, in presenza delle suddette condizioni, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II e nel III trimestre 2022.
COMUNICAZIONE DEL VENDITORE:
L’art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, ha disposto che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, ove l’impresa “non energivora” destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel I trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito spettante per il II trimestre dell’anno 2022.
La medesima disposizione è stata prevista con riferimento al credito d’imposta relativo al III trimestre 2022.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE:
Il credito d’imposta energia può essere utilizzato direttamente:
- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione con altri debiti di imposta, vale a dire a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24 (quindi, ad esempio, IVA, contributi previdenziali, ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc.).