L’art. 33 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) ha istituito un Fondo per l’erogazione di un’indennità una tantum per l’anno 2022 in favore di lavoratori autonomi e professionisti. Il DM 19.8.2022 ha attuato tale misura definendo requisiti, importo, modalità di presentazione delle domande di accesso. L’art. 20 del DL 23.9.2022 n. 144 (c.d. DL “Aiuti-ter”) ha previsto poi un incremento dell’indennità per quei lavoratori con reddito non superiore a 20.000,00 euro.
DESTINATARI:
L’indennità una tantum di 200 euro introdotta dall’art. 33 del DL 50/2022 e attuata con DM 19.8.2022 viene riconosciuta in favore di:
- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
- professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.
REQUISITI REDDITUALI:
I lavoratori autonomi e i professionisti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.
Per poter accedere e fruire del successivo incremento di 150,00 euro ex art. 20 del DL 144/2022 il reddito complessivo – sempre nel periodo d’imposta 2021 – non deve essere superiore a 20.000,00 euro.
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE:
I lavoratori autonomi e i professionisti devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (ovverosia, il 18.5.2022) alla gestione previdenziale di appartenenza (Gestione lavoratori autonomi dell’INPS, Gestione separata INPS o Cassa di previdenza privata).
AVVIO ATTIVITA’:
I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere l’attività lavorativa avviata entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022 (ovverosia, il 18.5.2022).
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI:
I lavoratori autonomi e i professionisti devono aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18.5.2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
ESCLUSIONI:
Il lavoratore autonomo o professionista non deve essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La corresponsione dell’indennità una tantum di 200,00 euro – nonché del successivo incremento di 150,00 euro – non è automatica, ma è necessaria, ai fini del riconoscimento del beneficio, la presentazione di un’apposita domanda da parte del lavoratore autonomo o professionista all’INPS o all’ente di previdenza a cui lo stesso è obbligatoriamente iscritto.
Nell’ipotesi in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad una Cassa di previdenza privata, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS (art. 3 co. 2 del DM 19.8.2022).
Le domande possono essere presentate all’INPS, tramite SPID, a partire dal 26.9.2022 e fino al 30.11.2022 (termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate).